ATTESTAZIONE SOA
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori (D.lgs. 50/2016).
L’Attestazione SOA ha validità quinquennale, con verifica dei requisiti al terzo anno dal primo rilascio: essa viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi quindici esercizi di attività dell’impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.
Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:
- 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
- 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.
Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro:
I fino a euro 258.000 II fino a euro 516.000 III fino a euro 1.033.000 III bis fino a euro 1.500.000 IV fino a euro 2.582.000 | IV bis fino a euro 3.500.000 V fino a euro 5.165.000 VI fino a euro 10.329.000 VII fino a euro 15.494.000 VIII oltre euro 15.494.000 |
Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica incrementata di un quinto (20%).
La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.